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Il governo degli Stati Uniti nel 1998 ha emanato la sezione 508 del Rehabilitation Act, estensione dell'Americans with Disabilities Act (ADA).

Questa legge impone alle Agenzie Federali di acquistare tecnologia informatica ed elettronica che sia accessibile a persone con disabilità. Infatti, una tecnologia non accessibile interferisce con le capacità individuali di ottenere ed usare l'informazione velocemente e facilmente.

La sezione 508 è stata emanata per eliminare le barriere nella tecnologia informatica ed elettronica, per rendere disponibili nuove opportunità a persone con disabilità, e per incoraggiare lo sviluppo di tecnologie che aiutino a raggiungere questi obiettivi.

La legge si applica a tutte le Agenzie Federali che sviluppano, acquisiscono, gestiscono o usano tecnologie informatiche e elettroniche. In ottemperanza alla sezione 508, le Agenzie devono assicurare ai propri impiegati ed al pubblico con disabilità un accesso alle informazioni che sia comparabile a quello disponibile agli altri.

La legge assegna all'Agenzia Federale (Access Board) che si occupa del superamento delle barriere (architettoniche e non) per le persone portatrici di handicap, il compito di definire standard di riferimento opportuni.

Dal giugno 2001 le Agenzie Federali inadempienti rischiano di incorrere in azioni civili da parte di dipendenti portatori di handicap.

È stata inoltre creata una apposita struttura all'interno del governo federale con il compito di formare gli impiegati federali e di costruire l'infrastruttura necessaria a supportare l'attuazione della sezione 508.

Tra le altre iniziative è stato creato un sito web (www.section508.gov) al fine di rendere disponibili informazioni e risorse per comprendere ed attuare i requisiti della normativa.

Il 3% del budget del governo federale è destinato ad investimenti nel settore delle disabilità per l'applicazione di ADA.

Negli Stati Uniti ci sono 2,5 milioni di dipendenti federali di cui 160 mila portatori di handicap.


STANDARD DI ACCESSIBILITÀ PER TECNOLOGIE DIGITALI ED INFORMATICHE


SOTTOPARTE A - GENERALITA'

§ 1194.1 Obiettivo.


L'obiettivo di questa parte è di realizzare quanto disposto dalla sezione 508 della Rehabilitation Act del 1973 come emendato (29 U.S.C. 794d). La sezione 508 richiede che quando le agenzie federali sviluppano, acquisiscono, sottopongono a manutenzione o utilizzano apparecchiature digitali e informatiche, ai dipendenti federali disabili venga garantito l'accesso e l'utilizzo ad informazioni e dati confrontabile con l'accesso e l'utilizzo di cui godono i dipendenti federali non disabili a meno che l'agenzia non venga assoggettata a oneri impropri. Inoltre la sezione 508 richiede che alle persone disabili membri del pubblico che richiedono informazioni o servizi da parte di una agenzia federale, venga garantito l'accesso e l'utilizzo di informazioni e di dati comparabile con quanto messo a disposizione del pubblico costituito da persone non disabili a meno che l'agenzia non venga assoggettata a oneri impropri.


§ 1194.2 - Ambito di applicazione


(a) I prodotti inclusi in questa parte dovranno conformarsi a tutte le disposizioni applicabili della parte stessa. Allorchè un'agenzia sviluppa, acquisisce, sottopone a manutenzione o utilizza tecnologie digitali e informatiche, essa deve garantire che i prodotti si conformino alle disposizioni applicabili contenute nella presente parte a meno che l'agenzia non venga assoggettata a oneri impropri.

(1) Quando l'osservanza delle disposizioni contenute nella presente parte provoca oneri impropri le agenzie dovranno fornire alle persone disabili informazioni e dati utilizzando un metodo alternativo di accesso che permetta all'individuo di utilizzare le informazioni e i dati.

(2) Allorché un'agenzia acquisisce un prodotto, se si constata che l'osservanza con una qualsiasi delle disposizioni contenute nella presente parte genera oneri impropri, la documentazione prodotta dall'agenzia all'origine della commessa dovrà spiegare perché e in qual misura l'osservanza di ognuna di tali disposizioni crea un onere improprio.

(b) Allorché acquisisce un prodotto, ogni agenzia dovrà procurarsi dispositivi che si conformano alle norme contenute nella presente parte quando tali prodotti sono disponibili sul mercato o quando i prodotti stessi sono sviluppati in risposta ad un invito da parte del governo federale. Le agenzie non possono sostenere che un prodotto nel suo complesso non è disponibile in commercio perché non esistono prodotti sul mercato che soddisfano tutti gli standard . Se esistono in commercio prodotti che soddisfano alcuni, ma non tutti gli standard , l'agenzia deve acquisire il prodotto che soddisfa gli standard nel modo migliore.

(c) Ad eccezione di quanto stabilito nel paragrafo 1194.3 (b) questa parte si applica a tecnologie digitali e informatiche sviluppate, acquisite, mantenute o utilizzate da agenzie direttamente o utilizzate da un contraente secondo i termini di un contratto stipulato con un'agenzia nel quale si richieda l'uso di tali prodotti o richiede l'utilizzo "in maniera significativa" di tali prodotti nella realizzazione di un servizio o nella fornitura di un prodotto.


§ 1194.3 Eccezioni Generali


(a) Questa parte non si applica ad alcuna tecnologia digitale o informatica utilizzata da agenzie le cui funzioni, operazioni o utilizzo coinvolgono attività di tipo spionistico, di tipo criptologico collegate alla sicurezza nazionale, il comando e il controllo di forze armate, prodotti che costituiscono parte integrante di armi o di sistemi d'arma, o sistemi che risultano di importanza strategica per l'adempimento di compiti militari o spionistici. I sistemi che risultano di importanza strategica per l'adempimento di compiti militari o spionistici non includono quelli utilizzati per le normali applicazioni amministrative o commerciali (incluse le applicazioni di paghe e stipendi, di tipo finanziario, logistico e applicazioni per la gestione del personale).

(b) Questa parte non si applica a tecnologie digitali e informatiche acquistate da un contraente per motivi accessori ad un contratto.

(c) Ad eccezione di quanto richiesto per ottemperare alle disposizioni contenute nella presente parte, essa non richiede l'installazione di software specificamente adibito a risolvere problemi di accessibilità o il collegamento di un prodotto facente parte delle tecnologie di supporto in un posto di lavoro di un dipendente federale che non sia una persona disabile.

Quando le agenzie mettono in grado il pubblico di accedere alle informazioni o a dati mediante l'utilizzo di tecnologie digitali e informatiche, alle agenzie non è richiesto di rendere i prodotti di proprietà delle stesse accessibili ed utilizzabili da parte di persone disabili in un luogo diverso da quello in cui le tecnologie digitali e informatiche sono messe a disposizione del pubblico generico o di acquistare prodotti destinati all'accesso e all'utilizzo di persone disabili in un luogo diverso da quello in cui le tecnologie digitali e informatiche sono messe a disposizione del pubblico generico.

(e) Questa parte non deve venire interpretata nel senso di richiedere variazioni fondamentali nella natura di un prodotto o delle sue componenti.

(f) Non è richiesto che i prodotti che sono collocati in luoghi frequentati esclusivamente da personale di servizio a scopo di manutenzione, riparazione o sorveglianza episodica delle attrezzature, si conformino alle disposizioni contenute in questa parte.


§ 1194.4 Definizioni


Le seguenti definizioni si applicano alla presente parte:

Agenzia .
Ogni ministero o agenzia federale, compreso il servizio postale degli Stati Uniti.

Formati alternativi .
Formati alternativi utilizzabili da persone disabili possono includere, ma tale lista non risulta esaustiva, Braille , testi in ASCII , stampa a caratteri ingranditi, audio registrazioni e formati digitali che si conformano a questa parte.

Metodi alternativi .
Mezzi diversi per fornire informazioni (compresa la documentazione relativa a prodotti) a persone disabili. I metodi alternativi possono includere, ma tale lista non risulta esaustiva, Voce, Fax , Relay Service , TTY , invio di informazioni tramite Internet , completamento di informazioni visive con leggende, conversione vocale di un testo e descrizioni audio.

Tecnologie di supporto.
Un qualsiasi prodotto, componente o sistema, sia acquisito commercialmente, modificato o personalizzato, che viene comunemente usato per aumentare, conservare o migliorare le capacità funzionali delle persone disabili.

Tecnologie digitali e informatiche.
Comprendono le tecnologie informatiche e un qualsiasi prodotto o sistema o sottosistema di prodotti interconnessi utilizzati nella creazione, conversione o duplicazione di dati o informazioni. L'espressione tecnologie digitali e informatiche comprende, ma tale lista non risulta esaustiva, prodotti per telecomunicazioni (come ad esempio apparecchi Telefonici), Information Kiosk , information transaction machines , siti Web , strumenti multimediali ed apparecchiature per ufficio come ad esempio fotocopiatrici ed apparecchi fax . L'espressione non comprende alcun apparecchio avente tecnologie informatiche incorporate utilizzate come parte essenziale del prodotto ma la cui principale funzione non è l'acquisizione, la memorizzazione, l'elaborazione, la gestione, il trasferimento, il controllo, la visualizzazione, la commutazione, lo scambio, la trasmissione o la ricezione di dati o informazioni. Ad esempio HVAC (Heating Ventilation and Air Conditioning) (apparecchiature termotecniche), prodotti come i termostati o apparecchi per il controllo della temperatura e apparecchiatura di tipo medico in cui le tecnologie informatiche costituiscono una componente essenziale delle operazioni degli apparecchi stessi, non costituiscono tecnologie informatiche.

Tecnologie Informatiche.
Un qualsiasi apparecchio o sistema o sottosistema di apparecchiature interconnesse utilizzato nella acquisizione automatica, memorizzazione, l'elaborazione, la gestione, il trasferimento, il controllo, la visualizzazione, la commutazione, lo scambio, la trasmissione o la ricezione di dati o informazioni. L'espressione tecnologie informatiche include computer , apparecchi sussidiari, software , firmware e procedure similari, servizi (inclusi i servizi di assistenza) e risorse correlate.

Controlli non automatici.
Una componente di un prodotto che richiede un contatto fisico per le operazioni ordinarie. I controlli non automatici comprendono, ma tale lista non risulta esaustiva, controlli ad attivazione meccanica, cassetti di input e output , ad esempio per fotocopiatrici, alloggiamenti per schede, tastiere di ogni tipo.

Prodotto.
Tecnologie digitali e informatiche.

Prodotti di tipo chiuso.
Prodotti che generalmente contengono del software integrato e generalmente sono progettati in modo tale che un utente non può agevolmente collegare o installare tecnologie di supporto. Questi prodotti comprendono, ma tale lista non risulta esaustiva, Infomation Kiosk e information transaction machines , fotocopiatrici, stampanti, calcolatrici, apparecchi fax , e altri tipi similari di prodotti.

Telecomunicazioni.
La trasmissione tra due o più punti specificati dall'utente di informazioni a scelta dell'utente stesso senza che venga apportato alcun cambiamento nella forma o nel contenuto delle informazioni tra quelle inviate e quelle ricevute.

TTY.
Un'abbreviazione per Teletypewriter (Telescrivente). Macchinari o apparecchiature che utilizzano comunicazioni interattive di tipo testuale mediante la trasmissione di segnali codificati attraverso la rete telefonica. Le telescriventi possono includere, per esempio TDD (Telecommunication Display Devices) (strumenti di telecomunicazione ad uso dei privi dell'udito) o computer con modem speciali. Le telescriventi sono anche chiamate telefoni testuali.

Oneri impropri. Oneri impropri implicano difficoltà o spese significative. Nel valutare se una determinata azione può dar luogo a oneri impropri un'agenzia dovrà prendere in considerazione tutte le risorse disponibili per il programma o la componente per il quale o la quale il prodotto viene sviluppato, acquisito, mantenuto o utilizzato.


§ 1194.5 Alternative equivalenti.


Nulla in questa parte ha l'obiettivo di impedire l'utilizzo di metodi di progettazione o tecnologie come alternative a quelli prescritti in questa parte a patto che essi diano luogo ad un livello di accesso ed un utilizzo di informazioni sostanzialmente equivalente o migliore da parte di persone disabili.

SOTTOPARTE B - STANDARD TECNICI

§ 1194.21 Applicazioni Software e sistemi operativi

Quando il software è progettato per girare su un sistema provvisto di tastiera, le funzionalità dei vari prodotti dovranno risultare eseguibili utilizzando una tastiera nei casi in cui la funzione stessa o il risultato dell'esecuzione di una funzione possono essere resi in modo testuale.

Le applicazioni non dovranno ostacolare o disabilitare delle funzionalità attivate di altri prodotti identificate come funzionalità a supporto dell'accessibilità quando tali funzionalità sono sviluppate e documentate secondo standard industriali. Inoltre le applicazioni non dovranno alterare o disabilitare delle funzionalità attivate di un qualsiasi sistema operativo identificate come funzionalità di supporto all'accessibilità quando l' Application Programming Interface per tali strutture di supporto all'accesso è stata documentata dal costruttore del sistema operativo ed è disponibile agli sviluppatori dei prodotti applicativi.

Dovrà essere fornita una chiara indicazione sullo schermo del focus corrente capace di muoversi tra elementi interattivi dell'interfaccia al variare del focus di input . Il focus dovrà essere predisposto in modo tale che le tecnologie di supporto possano seguire il focus e le variazioni ad esso relative.

Informazioni sufficienti riguardo ad un elemento di un interfaccia utente incluse di identità, l'operazione e lo stato dell'elemento stesso dovranno essere accessibili a tecnologie di supporto. Quando un'immagine rappresenta un elemento di programma le informazioni fornite dall'immagine stessa devono anche essere disponibili in modalità testuale.

Quando le immagini in formato bitmap sono utilizzate per identificare dei controlli, indicatori di stato od altri elementi di un programma, il significato assegnato a tali immagini dovrà essere coerente in tutta l'applicazione.

Informazioni di tipo testuale dovranno essere fornite utilizzando le funzionalità del sistema operativo deputate alla visualizzazione del testo. Il minimo di informazione che deve venir messa a disposizione è il contenuto testuale, text input caret location (locazione del puntatore utilizzato per accedere in scrittura al testo), e gli attributi del testo.

Le applicazioni non dovranno variare le scelte operate dall'utente per quanto riguarda i livelli di contrasto e i colori nonché gli altri attributi di visualizzazione individuali.

Quando vengono visualizzate animazioni, le informazioni dovranno essere visualizzabili in almeno una modalità di presentazione non animata a scelta dell'utente.

Una codifica basata sui colori non dovrà costituire l'unica modalità per veicolare informazioni, indicare un'azione, richiedere una risposta o distinguere un elemento visivo.

Quando un prodotto permette all'utente di variare i parametri relativi ai colori e al contrasto, dovrà essere fornita una varietà di scelte cromatiche suscettibile di produrre un intervallo di livelli di contrasto.

Il software non dovrà utilizzare testo, oggetti o altri elementi lampeggianti o intermittenti aventi una frequenza di intermittenza o lampeggiamento maggiore di 2 Hz e minore di 55 Hz .

Quando vengono utilizzati moduli digitali, il modulo stesso dovrà rendere possibile l'accesso da parte degli utilizzatori di tecnologie di supporto alle informazioni, ai campi e alle funzionalità richieste per il completamento e l'inoltro del modulo comprese tutte le informazioni di contesto nonché quelle relative a destinatari secondari per conoscenza.

§ 1194.22 Informazioni e applicazioni Internet e Intranet sul Web

Bisogna fornire un equivalente in forma testuale per ogni elemento di natura non testuale (ad esempio a mezzo dell' ALT , LONGDESC o nel contenuto dell'elemento).

Alternative equivalenti per una qualsiasi presentazione multimediale dovranno essere sincronizzate con la presentazione stessa.

Le pagine Web dovranno venire progettate in modo tale che tutte le informazioni fornite tramite colori siano anche disponibili senza l'utilizzo di tale mezzo, ad esempio dal contesto o tramite un linguaggio a marcatori.

I documenti dovranno essere organizzati in modo da risultare leggibili anche senza l'utilizzo di fogli di stile.

Bisognerà fornire link ridondanti ad informazioni di natura testuale per ogni regione attiva di una server-side image map .

Bisognerà mettere a disposizione client-side image map al posto delle server-side image map ad eccezione dei casi in cui la regione non può essere definita utilizzando una forma geometrica disponibile.

Nel caso di tabelle sarà necessario identificare le intestazioni di riga e colonna.

Sarà necessario utilizzare marcatori per associare il contenuto dell'elemento di una tabella e gli identificatori di riga e colonna ad esso associati quando gli identificatori di riga o colonna sono costituiti da due o più livelli logici.

I frame dovranno essere dotati di titolazioni in forma testuale in modo da rendere agevole l'identificazione dei frame e la navigazione tra gli stessi.

Le pagine dovranno essere progettate in modo da evitare che lo schermo mostri fenomeni di intermittenza aventi una frequenza maggiore di 2 Hz e minore di 55 Hz .

Dovrà essere fornita una pagina di solo testo con informazioni o funzionalità equivalenti in modo da far sì che una pagina Web ottemperi alle disposizioni della presente parte quando la osservanza delle norme in questione non può essere conseguita in alcun altro modo. Il contenuto della pagina di solo testo dovrà essere aggiornato ogni qualvolta la pagina primaria cambia.

Nei casi in cui le pagine Web utilizzano linguaggi basati su script per visualizzare il loro contenuto o per creare elementi di interfaccia, l'informazione fornita dagli script dovrà venir identificata da testi funzionali che possono venir letti utilizzando tecnologie di supporto.

Allorché una pagina Web richiede che sul sistema utente siano presenti un applet , un plug-in o altre applicazioni per interpretare il contenuto della pagina, la stessa dovrà fornire un link ad un plug-in o ad un applet che si conforma alle disposizioni contenute nel paragrafo 1194.21 da (a) a (l).

Allorché moduli digitali vengono progettati per essere completati on-line , i moduli stessi dovranno permettere l'accesso ad individui che utilizzano tecnologie di supporto alle informazioni, ai campi e alle funzionalità richieste per il completamento e l'inoltro del modulo comprese tutte le informazioni di contesto nonché quelle relative a destinatari secondari per conoscenza.

Dovrà essere messo a disposizione un metodo che permetta agli utenti di saltare link di navigazione ripetitivi.

Nei casi in cui sia richiesta una risposta a tempo, l'utente dovrà venire avvisato e gli dovrà venir fornito tempo sufficiente per indicare che ha bisogno di un'ulteriore quantità di tale risorsa.

Nota al paragrafo §1194.22

1. Il Comitato per l'Accesso interpreta i paragrafi da (a) a (k) della presente sezione nel senso che risultino coerenti con i seguenti Checkpoint di priorità 1 del Web Content Accessibility Guidelines 1.0 ( WCAG 1.0) (5 Maggio 1999) pubblicato dal Web Accessibility Initiative del World Wide Web Consortium .

Tabella di corrispondenza fra i paragrafi della sezione 508 Rehabilitation Act e i checkpoint delle WCAG 1.0 Sezione 1194.22 Paragrafo

Tabella di corrispondenza fra i paragrafi della sezione 508 Rehabilitation Act e i checkpoint delle WCAG 1.0
Sezione 1194.22 Paragrafo WCAG 1.0 Checkpoint

(a)

1.1

(b)

1.4

(c)

2.1

(d)

6.1

(e)

1.2

(f)

9.1

(g)

5.1

(h)

5.2

(i)

12.1

(j)

7.1

(k)

11.4


2. I paragrafi (l), (m), (n), (o) e (p) di questa sezione risultano diversi da WCAG 1.0. Le pagine Web che ottemperano a WCAG 1.0, level A (ossia tutti i checkpoint di priorità 1) devono anche soddisfare il contenuto dei paragrafi (l), (m), (n), (o) e (p) della presente sezione per ottemperare alla sezione stessa. WCAG 1.0 è disponibile al seguente indirizzo: http://www.w3.org/TR/1999/WAI-WEBCONTENT-19990505 .


§ 1194.23 Prodotti di Telecomunicazione

I prodotti o i sistemi di telecomunicazione che forniscono una funzionalità che rende possibile la comunicazione vocale e che di per sé non forniscono una funzionalità TTY dovranno mettere a disposizione un punto di collegamento non vocale con caratteristiche standard per le TTY . Dovrà essere possibile accendere e spegnere i microfoni in modo da permettere all'utente di alternare l'uso della voce con quello di una TTY .

I prodotti di telecomunicazione che includono la funzionalità di comunicazione vocale dovranno rendere possibile l'utilizzo di tutti i protocolli per segnali TTY con caratteristiche standard di tipo non proprietario comunemente utilizzati.

La posta vocale, l' auto-attendant e i sistemi di telecomunicazioni interattivi a risposta vocale dovranno essere utilizzabili da utenti TTY con i loro apparecchi.

La posta vocale, i sistemi per l'invio di messaggi, auto-attendant e sistemi di telecomunicazione interattivi a risposta vocale che richiedono da parte dell'utente una risposta entro un dato intervallo di tempo, dovranno segnalare all'utente quando un intervallo di tempo sta per scadere e dovranno fornirgli un tempo sufficiente per indicare che è necessaria una quantità aggiuntiva di tale risorsa.

Allorché sono fornite funzionalità come l'identificazione del chiamante o altre similari, tali funzioni dovranno anche essere disponibili agli utenti TTY e ad utenti che non sono in grado di leggere un display .

Per i segnali vocali trasmessi, i prodotti di telecomunicazione dovranno mettere a disposizione un incremento variabile fino ad un minimo di 20 dB , per controlli di volume di tipo incrementale dovrà essere fornito almeno un passo intermedio con un incremento di 12 dB .

Se il prodotto di telecomunicazione permette all'utente di variare il volume in ricezione, dovrà essere fornita una funzione in grado di riportare automaticamente il volume al valore di default dopo ogni utilizzo.

Nei casi in cui un prodotto per telecomunicazioni fornisce un output tramite un trasduttore audio, che normalmente viene tenuto vicino all'orecchio, dovrà essere fornito un mezzo che consenta un accoppiamento efficace senza fili di tipo magnetico a protesi di tipo acustico.

L'interferenza con protesi acustiche (inclusi cornetti acustici, impianti cocleari e tecnologie di supporto di tipo auditivo) dovrà essere ridotta al minimo livello possibile che permetta ad un utente di tecnologie di supporto di utilizzare il prodotto di telecomunicazione.

I prodotti che trasmettono o conducono informazioni o comunicazioni dovranno permettere l'utilizzo di tutti i codici, protocolli di conversione, i formati e altre informazioni di tipo non proprietario e progettati secondo standard industriali necessari a fornire la comunicazione o le informazioni in un formato utilizzabile. Prodotti che utilizzano una codifica, la compressione del segnale, trasformazioni di formato o tecniche similari, non dovranno eliminare informazioni necessarie per l'accesso o dovranno reintegrarle quando l'informazione è resa disponibile all'utente.

I prodotti che dispongono di controlli o di tasti ad attivazione meccanica dovranno conformarsi alle seguenti disposizioni:

I controlli e i tasti dovranno risultare individuabili al tatto senza che ciò ne comporti l'attivazione.

I controlli e i tasti dovranno essere attivabili con l'utilizzo di una sola mano e non dovranno richiedere una presa ferma, l'uso di due dita in modo opponibile o la torsione del polso. La forza richiesta per attivare i controlli e i tasti dovrà essere al massimo di 5 lbs (22.2 N).

Se è possibile usare la funzione di ripetizione del carattere, il ritardo prima della ripetizione dovrà essere variabile fino ad almeno due secondi. La frequenza di ripetizione del carattere dovrà essere variabile fino a due secondi per carattere.

Lo stato di tutti i controlli o dei tasti dovrà essere percepibile visivamente ed inoltre determinabile o tattilmente o a mezzo di un segnale acustico.


§ 1194.24 Prodotti video e multimediali

Tutti gli apparecchi televisivi analogici la cui dimensione verticale risulta maggiore o uguale a 13 pollici e apparecchiature informatiche che comprendono circuiti televisivi di ricezione o visualizzazione, dovranno essere dotati di circuiti per la decodifica di leggende in grado di ricevere, decodificare e visualizzare nel modo opportuno leggende criptate provenienti da segnali via etere, via cavo, da segnali videotape e in formato DVD . Appena ciò risulti fattibile, ma in ogni caso non oltre il 1 luglio 2002, gli schermi per Widescreen Digital Television (DTV) la cui misura verticale è di almeno 7,8 pollici, apparecchi televisivi DTV con schermi convenzionali la cui misura verticale è di almeno 13 pollici, e sintonizzatori DTV stand-alone , indipendentemente dal fatto che vengano commercializzati con uno schermo e apparecchiature informatiche che comprendono circuiti DTV di ricezione o visualizzazione, dovranno essere forniti di circuiti per la decodifica di leggende in grado di ricevere, decodificare e visualizzare nel modo opportuno leggende criptate provenienti da segnali via etere, via cavo, segnali provenienti da videotape e in formato DVD .

Sintonizzatori televisivi comprese schede di sintonizzazione utilizzate nei computer, dovranno essere provvisti di circuiti di playback per un programma audio secondario.

Tutti i prodotti video e multimediali di carattere formativo ed informativo funzionali agli obiettivi di un'agenzia, indipendentemente dal formato, che contengono parlato o altre informazioni audio necessarie alla comprensione del contenuto, dovranno essere provvisti di leggende in chiaro o criptate.

Tutti i prodotti video e multimediali di carattere formativo e informativo funzionali agli obiettivi di un'agenzia, indipendentemente dal formato, che contengono informazioni visive necessarie alla comprensione del contenuto, dovranno essere provviste di una descrizione audio.

La visualizzazione di presentazioni testuali o descrizioni audio alternative, dovrà essere a scelta dell'utente a meno che non abbia carattere permanente.


§ 1194.25 Prodotti di tipo chiuso

I prodotti chiusi dovranno essere utilizzabili da persone disabili senza la necessità da parte dell'utente di collegare al prodotto stesso tecnologie di supporto. Le cuffie individuali per l'ascolto privato non sono considerate tecnologie di supporto.

Quando è richiesta una risposta entro un dato intervallo di tempo l'utente dovrà essere avvertito e dovrà essergli fornito un tempo sufficiente per indicare che è necessaria una quantità aggiuntiva di tale risorsa.

Quando un prodotto utilizza un touch-screen e controlli contact-sensitive dovrà essere utilizzabile un metodo di input che ottempera alle disposizioni contenute nel §1194.23 (k) da (1) a (4).

Quando vengono utilizzate caratteristiche di natura biometrica per identificare l'utente o con funzioni di controllo, dovrà anche essere fornita una forma alternativa di identificazione o attivazione la quale non richieda all'utente di possedere determinate caratteristiche biologiche.

Quando i prodotti mettono a disposizione un output di tipo audio, il segnale relativo dovrà essere fornito ad un livello standard tramite un connettore realizzato secondo gli standard industriali il quale deve permettere l'ascolto privato. Il prodotto deve dare la possibilità di interrompere, mettere in pausa e riiniziare l'ascolto in qualsiasi momento.

Quando i prodotti forniscono un output vocale in un posto pubblico deve essere fornito un controllo per l'aumento del volume con un'amplificazione della potenza di emissione vocale fino ad un livello di 65 dB . Quando il livello di rumore ambientale è superiore a 45 dB , l'utente dovrà essere messo in condizione di scegliere un incremento di volume di almeno 20 dB superiore al livello del rumore ambientale. Dovrà essere fornita una funzionalità per riportare automaticamente il livello del volume al valore di default dopo ogni utilizzo.

Una codifica basata sull'uso dei colori non dovrà costituire l'unico mezzo per veicolare determinate informazioni, per indicare un'azione, invitare l'utente a fornire una risposta o distinguere un elemento visuale.

Quando un prodotto permette all'utente di variare i parametri relativi ai colori e al contrasto, dovrà essere fornito un insieme di scelte cromatiche suscettibile di produrre un intervallo di livelli di contrasto.

I prodotti dovranno essere progettati in modo da evitare che lo schermo mostri fenomeni di intermittenza aventi una frequenza maggiore di 2 Hz e minore di 55 Hz .

I prodotti stand-alone , non portatili e destinati ad essere utilizzati in un determinato posto e provvisti di controlli attivabili, dovranno conformarsi a quanto segue:

La posizione di ogni controllo attivabile dovrà essere determinata rispetto ad un piano verticale avente una lunghezza di 48 pollici, centrato sul controllo attivabile e nel punto di massima sporgenza del prodotto all'interno della lunghezza di 48 pollici (vedi Figura1 di questa parte).

Nei casi in cui un controllo attivabile è ad una distanza minore o uguale a 10 pollici dietro il piano di riferimento, l'altezza rispetto al suolo dovrà essere al massimo di 54 pollici e al minimo di 15 pollici.

Quando un controllo attivabile si trova dietro al piano di riferimento ad una distanza maggiore di 10 pollici e minore o uguale a 24 pollici, l'altezza rispetto al suolo dovrà essere al massimo di 46 pollici e al minimo di 15 pollici.

I controlli attivabili non devono trovarsi a più di 24 pollici dietro il piano di riferimento (vedi Figura2 di questa parte).


§ 1194.26 Desktop e computer portatili

Tutti i controlli e i tasti ad attivazione meccanica dovranno conformarsi alle disposizioni contenute nel §1194.23 (k) da (1) a (4).

Se un prodotto utilizza touch-screen e controlli attivati tattilmente dovrà essere fornito un metodo di input che si conforma alle disposizioni contenute nel §1194.23 (k) da (1) a (4).

Quando vengono utilizzate caratteristiche di natura biometrica per identificare l'utente o con funzioni di controllo, dovrà anche essere fornita una forma alternativa di identificazione o attivazione, la quale non richieda all'utente di possedere determinate caratteristiche biologiche.

Qualora siano disponibili almeno uno per ogni tipo di alloggiamenti di espansione, porte e connettori, dovrà conformarsi a standard industriali di dominio pubblico.



SOTTOPARTE C - CRITERI DI PRESTAZIONI FUNZIONALI


§ 1194.31 Criteri di prestazioni funzionali

Dovrà essere fornita almeno una modalità per eseguire operazioni o ricercare informazioni che non richieda l'uso della vista da parte dell'utente o in alternativa dovrà essere realizzata la possibilità di collegare ed utilizzare tecnologie di supporto ad uso dei privi della vista o degli ipovedenti.

Dovrà essere fornita almeno una modalità per eseguire operazioni o ricercare informazioni che non richieda un'acuità visiva maggiore di 20/70 sotto forma di un output di tipo vocale o con caratteri ingranditi, tali modalità dovranno operare in sinergia o indipendentemente una dall'altra o in alternativa dovrà essere realizzata la possibilità di collegare ed utilizzare tecnologie di supporto ad uso degli ipovedenti.

Dovrà essere fornita almeno una modalità per eseguire operazioni o ricercare informazioni che non richieda l'uso dell'udito o in alternativa dovrà essere realizzata la possibilità di collegare ed utilizzare tecnologie di supporto ad uso dei non udenti o di persone con problemi di udito.

Quando le informazioni audio sono importanti per l'utilizzo di un prodotto, dovrà essere messa a disposizione almeno una modalità per eseguire operazioni o ricercare informazioni avente caratteristiche acustiche di livello più elevato, in alternativa dovrà essere fornita la possibilità di utilizzare tecnologie di supporto ad uso di individui con problemi di udito.

Dovrà essere fornita almeno una modalità per eseguire operazioni o ricercare informazioni che non richieda l'uso della parola o in alternativa dovrà essere realizzata la possibilità di collegare ed utilizzare tecnologie di supporto ad uso di persone disabili.

Dovrà essere fornita almeno una modalità per eseguire operazioni o ricercare informazioni che non richieda l'uso della motricità fine o l'esecuzione di azioni simultanee e che sia utilizzabile da individui aventi problemi di estensione e prensione nelle mani.

SOTTOPARTE D - INFORMAZIONE, DOCUMENTAZIONE E ASSISTENZA


§ 1194.41 Informazione, documentazione e assistenza

La documentazione di assistenza al prodotto fornita ad utenti finali dovrà essere resa disponibile in formati alternativi su richiesta senza che l'utente stesso incorra in costi aggiuntivi.

Gli utenti finali dovranno avere accesso ad una descrizione delle caratteristiche di accessibilità e compatibilità dei prodotti in formati alternativi o con metodi alternativi su richiesta senza che l'utente stesso incorra in costi aggiuntivi.

I servizi di assistenza per i prodotti dovranno tener conto delle necessità di comunicazione degli utenti finali disabili.



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